Nel rendiconto condominiale nessun conto economico né patrimonio netto.
Il Tribunale di Roma continua a sorprendere con sentenze in materia di rendiconto a dir poco discutibili.
Questa volta, è la CTU che porta fuori strada il Giudice Capitolino che, aderendo alle conclusioni del suo Ausiliario, con la sentenza n. 15947 pubblicata il 02 novembre 2022, cristallizza delle affermazioni tanto errate sul piano tecnico-contabile quanto gravi per le sorti di migliaia di amministratori che rischiano di vedere confutato il proprio lavoro su bassi assolutamente errate.
La contabilità semplificata a partita semplice non può funzionare.
Secondo la sentenza in esame, “la contabilità condominiale è una contabilità semplificata redatta secondo le norme a presidio della partita semplice che è una modalità di registrazione delle operazioni contabili suddivisa semplicemente in entrate ed uscite”. Questa volta è stato richiamato anche il concetto di partita semplice. Orbene, è appena il caso di precisare come un tale metodo di tenuta della contabilità non sarebbe in grado di valorizzare le posizioni di credito e di debito dei condomini nè quelle dell’ente verso i fornitori, né l’esistenza di fondi di accantonamento, tutti fatti amministrativi le cui variazioni economiche di incidenza sul capitale e finanziarie di incidenza sul patrimonio non possono che essere rilevate con il solo metodo della partita doppia e del criterio della competenza.
Il riepilogo finanziario previsto dall’art. 1130-bis c.c. non prevede il conto economico.
Secondo la sentenza del 2 novembre scorso, “il rendiconto condominiale si compone di un registro di contabilità, da un riepilogo finanziario (insieme del Conto Economico e della Situazione Patrimoniale) e da una nota sintetica esplicativa.” Al riguardo, è opportuno precisare come, al contrario, la novella del 2020 non abbia, in alcun modo, introdotto l’obbligo di presentazione del Conto Economico all’interno del riepilogo finanziario del rendiconto. Invero, l’art. 1130-bis del Codice civile richiede sì la presentazione del riepilogo finanziario ma che si compone del Conto Entrate e Uscite e della Situazione Patrimoniale e giammai del Conto Economico.
Nessun patrimonio netto nel rendiconto condominiale.
Verrebbe da dire che, questa volta, il Tribunale di Roma abbia proprio voluto esagerare. Nella sentenza si afferma come “lo stato patrimoniale è un documento contabile schematico che espone le attività e le passività del patrimonio condominiale con espressa indicazione del saldo e cioè del patrimonio netto.” Con il dovuto rispetto per le sentenze che sempre occorre tenere, chi scrive avverte l’urgenza di sottolineare l’assoluta gravità di tali affermazioni. Invero, il condominio, quale ente privo di personalità giuridica e sprovvisto di autonomia patrimoniale, alla stregua dell’impresa di erogazione, non può conseguire né arricchimenti, né depauperamenti. E questo, anche in ragione del finanziamento mutualistico che sostiene il ciclo economico chiuso del condominio oltre che per l’assenza di un capitale di conferimento o costitutivo. Insomma, nel caso del condominio, la Situazione Patrimoniale può esistere esclusivamente secondo la permanente equazione A = P, ovvero senza alcun avanzo o disavanzo patrimoniale, né capitale netto di alcuna provenienza e formazione.
Le preoccupazioni dell’autore.
Le mie personali preoccupazioni sono quelle di vedere sempre di più consolidarsi un orientamento completamente errato in materia. E questo, evidentemente, a causa di un elenco di Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Roma platealmente inadeguato in termini di specialità e competenze su questa materia. Insomma, sono a rischio milioni di rendiconti condominiali a causa di principi assolutamente da censurare sul piano della più corretta disciplina ragionieristica condominiale figlia di quelle necessarie intersezioni tra diritto condominiale e scienza economico-contabile che nulla ha a che fare con queste CTU di stampo aziendalistico-commerciale, lontane anni luce dalle prerogative e peculiarità giuridiche dell’ente condominiale.
Dott. Francesco Schena